Fondo perduto agenzie di viaggio e tour operator: assegnate provvisoriamente le somme

  • 11/11/2020

Fondo perduto agenzie di viaggio e tour operator: assegnate provvisoriamente le somme

11/11/2020 - Lo specifico contributo a fondo perduto, destinato a agenzie di viaggio e tour operator, compie un altro importante passo in avanti nell’iter previsto dalle norme in materia.

Ci riferiamo al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo art. 182 del decreto Rilancio D.L. 34/2020, la cui specifica finalità era quella di “sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19”. La misura prevedeva l’adozione di uno specifico decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ovvero il Decreto nr. 403 del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2020, cui era stato demandato il compito di stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

A seguito di tale decreto era seguita la pubblicazione di avviso pubblico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in data 15 settembre 2020, che stabiliva modalità e tempi di presentazione delle specifiche istanze, riservate a agenzie di viaggio ed ai tour operator, il cui termine di presentazione, da effettuarsi con la procedura dedicata accessibile tramite il sito del Ministero all’indirizzo https://sportelloincentivi.beniculturali.it, è scaduto il 9 ottobre scorso.

Si ricorda che lo stanzialmente inizialmente previsto dal decreto Rilancio D.L. 34/2020 era stato implementato ad opera del decreto-legge “Agosto” n. 104 e, nuovamente, con il cd. decreto Ristori 1 - D.L. 137/2020.

Sulla base delle risorse allocate per la misura, e delle richieste pervenute, in osservanza di quanto disposto dal decreto 12 agosto - che prevedeva che qualora il totale teorico dei contributi da erogare fosse risultato superiore all’ammontare delle risorse disponibili la Direzione generale Turismo avrebbe provveduto al ricalcolo proporzionale in favore di tutti i richiedenti ammessi – gli importi virtualmente spettanti vengono ora ripartiti, distinguendo i potenziali beneficiari in tre distinte categorie:
  • soggetti ammessi al contributo (elencati all’allegato A del decreto di assegnazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale Turismo);
  • soggetti le cui istanze sono sottoposte ad integrazione conoscitiva (elencati all’allegato B);
  • soggetti che devono fornire o aggiornare le informazioni dichiarate in ordine al contributo a fondo perduto percepito ai sensi dell’articolo 25 D.L. 34/2020 (elencati nell’allegato C).

I soggetti che abbiano fatto richiesta del contributo qui in oggetto, pertanto, primariamente devono consultare gli allegati, disponibili all’indirizzo web https://www.turismo.beniculturali.it/news/agenzie-viaggio-assegnazione-contributi-fondo-perduto/ , per verificare a quale delle tre categorie sovra menzionate appartengano.

I contribuenti presenti in allegato A sono ammessi al contributo, e troveranno in ultima colonna l’importo loro provvisoriamente assegnato. Tale importo è provvisorio in quanto potrebbe variare in conseguenza del nuovo riparto somme che seguirà la definizione delle posizioni dei contribuenti inseriti nell’allegato B e C. Questi soggetti non dovranno far altro che attendere l’esito dei passaggi successivamente descritti, propedeutici all’effettiva erogazione delle somme.

I soggetti le cui istanze sono sottoposte ad integrazione conoscitiva, invece, elencati all’allegato B, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto di assegnazione, dovranno fornire ulteriori informazioni ai fini dell’istruttoria. Le ulteriori informazioni ritenute necessarie saranno oggetto di separata richiesta a ciascun contribuente. Se, a seguito dell’istruttoria, il contributo risultasse come non spettante, allora le somme virtualmente “prenotate” a favore dei soggetti di cui all’articolo 2 saranno ridistribuite ai soggetti già ammessi al contributo, ovvero i soggetti di cui all’allegato A.

I soggetti che devono aggiornare l’informazione relativa al CFP decreto Rilancio sono invece elencati nell’allegato C al decreto di assegnazione. Ricordiamo che lo specifico CFP agenzie di viaggio e tour operator qui in esame costituisce un’integrazione di quello previsto dal decreto Rilancio, il cui ammontare era pertanto richiesto in sede di presentazione di istanza. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto di assegnazione, i soggetti elencati nell’allegato C devono aggiornare la comunicazione resa a proposito del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, comma 3, del decreto-legge Rilancio, trasmettendo all’indirizzo email contributoart25@beniculturali.it una autocertificazione, secondo lo schema fornito con allegato 1 al decreto di assegnazione stesso, con il quale si conferma o si rettifica quanto già dichiarato nella domanda presentata, nel caso siano intervenute comunicazioni da parte dell’ente erogatore del contributo medesimo. Tali soggetti devono altresì assumersi l’impegno di comunicare alla Direzione Generale Turismo (a: mbac-dg-tu@mailcert.beniculturali.it e cc: contributoart25@beniculturali.it) qualsiasi modifica intervenga anche dopo la comunicazione di cui sopra, in modo da consentire il ricalcolo del contributo spettante. In assenza di riscontro il contributo non sarà riconosciuto.

In conclusione, i soggetti indicati all’allegato A sono ammessi al contributo, ipoteticamente per la somma indicata nell’allegato A stesso, ma che potrebbe variare laddove i contribuenti indicati agli allegati B o C non venissero ammessi al contributo o venissero ammessi per un ammontare diverso da quello teorico.

Quanto alla materiale erogazione dei fondi, terminate le istruttorie ed i conseguenti ricalcoli, occorre ricordare che i contributi sono riconosciuti nel rispetto delle previsioni di cui alla sez. 3.12, recante Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, del Temporary Framework COVID-19. Nel caso di imprese che subiscano, durante il periodo ammissibile, un calo di fatturato inferiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, i contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

L’effettivo pagamento dei contributi è subordinato alle disponibilità presenti in bilancio, alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 8 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e all’esito positivo della consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato e della regolarità contributiva.
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